La norma che consente per alcune particolari categorie di lavoratori di commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di vecchiaia e di anzianità, a retribuzioni medie convenzionali determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziché alle retribuzioni effettivamente percepite, va individuata nell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Detta norma non contrasta con alcun parametro costituzionale, ed in particolare ne' con gli artt. 1 e 2 della Costituzione - i quali pongono rispettivamente il lavoro a fondamento della Repubblica, affermando la preminenza di ogni attività lavorativa nel sistema dei diritti-doveri del cittadino, e tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, ma non dettano specifici criteri cui dovrebbe attenersi il legislatore nel disciplinare i diritti dei lavoratori -; ne' con l'art. 3 - in quanto la differenza di disciplina tra lavoratori, a seconda che la pensione sia collegata alla retribuzione reale o a quella convenzionale, trova razionale giustificazione nella impossibilità di accertare in concreto la retribuzione effettiva di talune categorie di lavoratori che percepiscono compensi non fissi ma variabili -; ne' con l'art. 4 - il quale impegna il legislatore ad intervenire per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, ma non comporta alcun divieto specifico circa il collegamento delle pensioni sociali assicurative alle retribuzioni convenzionali anziché a quelle reali -; ne', infine, con gli artt. 36 e 38 - rientrando nei poteri del legislatore ordinario determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle effettive disponibilità finanziarie, l'ammontare delle prestazioni e modificarne la misura allo scopo di rendere sempre attuale e costante il rapporto tra i termini che dovessero subire variazioni. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sollevata in quanto consentirebbe per alcune particolari categorie di lavoratori di commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di vecchiaia e di anzianità, a retribuzioni medie convenzionali determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziché alle retribuzioni effettivamente percepite.
Art. 35 Testo unico gli assegni familiari · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.