[1](Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

[2]Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate. I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 105/1985

    Questione infondata
    17 aprile 1985

    La norma che consente per alcune particolari categorie di lavoratori di commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di vecchiaia e di anzianità, a retribuzioni medie convenzionali determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziché alle retribuzioni effettivamente percepite, va individuata nell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Detta norma non contrasta con alcun parametro costituzionale, ed in particolare ne' con gli artt. 1 e 2 della Costituzione - i quali pongono rispettivamente il lavoro a fondamento della Repubblica, affermando la preminenza di ogni attività lavorativa nel sistema dei diritti-doveri del cittadino, e tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, ma non dettano specifici criteri cui dovrebbe attenersi il legislatore nel disciplinare i diritti dei lavoratori -; ne' con l'art. 3 - in quanto la differenza di disciplina tra lavoratori, a seconda che la pensione sia collegata alla retribuzione reale o a quella convenzionale, trova razionale giustificazione nella impossibilità di accertare in concreto la retribuzione effettiva di talune categorie di lavoratori che percepiscono compensi non fissi ma variabili -; ne' con l'art. 4 - il quale impegna il legislatore ad intervenire per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, ma non comporta alcun divieto specifico circa il collegamento delle pensioni sociali assicurative alle retribuzioni convenzionali anziché a quelle reali -; ne', infine, con gli artt. 36 e 38 - rientrando nei poteri del legislatore ordinario determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle effettive disponibilità finanziarie, l'ammontare delle prestazioni e modificarne la misura allo scopo di rendere sempre attuale e costante il rapporto tra i termini che dovessero subire variazioni. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sollevata in quanto consentirebbe per alcune particolari categorie di lavoratori di commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di vecchiaia e di anzianità, a retribuzioni medie convenzionali determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziché alle retribuzioni effettivamente percepite.

    Art. 35 Testo unico gli assegni familiari · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art35 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari