Art. 74-ter d.P.R. 633/1972 — Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
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Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta e' commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Se la differenza, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia e il cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta. L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al primo comma non e' ammessa in detrazione ai sensi dell'art. 19. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma dell'art. 9. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita' per l'applicazione dei commi precedenti. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano alle prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome o per conto dei clienti. 20 21
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
21Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Testo in vigore dal 4 aprile 1979 al 1 gennaio 1998
