Art. 74-sexies d.P.R. 633/1972
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(( I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e' utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1. I soggetti passivi optanti, che dispongano di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, a partire dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 74-quinquies, comma 6, anche l'ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima e' localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonche' il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa. 5. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non puo' detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo puo' esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19, e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.)) 154
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
154Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014".
Testo in vigore dal 3 maggio 2015 al 30 giugno 2021
