Art. 72 d.P.R. 633/1972 — Operazioni non imponibili

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Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate: ((1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;))

  • 2)ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
  • 3)alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa;
  • 4)all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
  • 5)all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. 6 5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288

6

Il D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1 gennaio 1973." Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, e' ridotto a lire centomila e si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma del medesimo articolo".

Testo in vigore dal 4 settembre 1998 al 17 gennaio 2012

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 5 luglio 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 anni
  3. 21 dicembre 2021 — 5 luglio 2022per 7 mesi
  4. 17 gennaio 2012 — 21 dicembre 2021per 10 anni
  5. 4 settembre 1998 — 17 gennaio 2012per 13 anni
  6. 17 agosto 1996 — 4 settembre 1998per 2 anni
  7. 24 febbraio 1995 — 17 agosto 1996per un anno
  8. 11 febbraio 1992 — 24 febbraio 1995per 3 anni
  9. 12 luglio 1975 — 11 febbraio 1992per 17 anni
  10. 29 dicembre 1974 — 12 luglio 1975per 7 mesi
  11. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1996 al 4 settembre 1998. 4 parole aggiunte.

1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari,tolto: ... aggiunto: compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art72 · fonte del testo

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