Art. 67 d.P.R. 633/1972 — Importazioni
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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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9 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027. 468 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita' e che non siano stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a norma dell'articolo 7:
tolto: a) le operazioni di immissione in libera pratica;
tolto: b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
tolto: c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita' economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
tolto: d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;
tolto: e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N.tolto: 28 Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita' economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, previamente autorizzate dall'autorita' doganale. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione. 2-quater. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l'autorita' doganale puo' esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorita' doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorita' doganale provvede, altresi', all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non e' richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. aggiunto: 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art67 · fonte del testo
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