Art. 42 d.P.R. 633/1972
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1997 al 30 maggio 1997. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 11 maggio 1997
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 11 maggio 1997
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, che muove dall'erroneo presupposto della irrilevanza del versamento dell'imposta, laddove il giudice può conformare la entità della sanzione alla gravità del fatto, e dall'omessa considerazione del rilievo dei reati formali nella materia tributaria. red.: A. Greco
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 42 d.P.R. 633/1972 · Art. 23 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
9 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 11 maggio 1997. 124 parole tolte.
tolto: Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, e' punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Chi esegue le annotazioni prescritte dall'art. 25 con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, e' punito con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire. Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o irregolarita' delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art42 · fonte del testo
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