Decreto IVA

Art. 40 d.P.R. 633/1972 — Ufficio competente

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((Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, e' competente l'ufficio provinciale di Roma. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente)). 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 31 agosto 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 335/1991

    Altra decisione
    11 luglio 1991

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del d.l. 15.3.1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154, il cui art. 8, ha nuovamente previsto la possibilità della definizione alle violazioni indicate nell'art. 21, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in l. 27 aprile 1989, n. 154, tra le quali rientra quella oggetto del giudizio principale.

    Art. 3 cost. · Art. 40 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. 3 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul tolto: lavoro aggiunto: valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale aggiunto: del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Statoaggiunto: , che non vi hanno una stabile organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, e' competente l'ufficio provinciale di Roma. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti tolto: nel giorno aggiunto: nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art40 · fonte del testo

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