Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
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Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 gennaio 1977
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordinanza n. 97/1985
Parametro
1 aprile 1985
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione
agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza
in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977).
C…
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 314 parole tolte in 4 capoversi.
tolto: Se il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare e' superiore a cinque ma non superiore a ventuno milioni di lire, l'imposta e' determinata nel modo seguente:
tolto: 1) sull'imponibile annuale, se inferiore a ventuno milioni, si opera un abbattimento in misura pari ai cinque sedicesimi della differenza, ripartito proporzionalmente qualora le operazioni imponibili effettuate siano soggette all'imposta con aliquote diverse;
tolto: 2) l'imposta e' ridotta alla meta' a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19;
tolto: 3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti numeri sono computate in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme versate mensilmente o trimestralmente nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni possono operare la detrazione nel modo indicato al n. 2) anche all'atto delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4) dell'art. 31, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale qualora il limite di ventuno milioni venga superato nel corso dell'anno. I contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del n. 2) e che nella dichiarazione annuale hanno indicato, in conformita' alle risultanze delle registrazioni eseguite, un volume d'affari non superiore a ventuno milioni, hanno diritto alle detrazioni previste nell'art. 19, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 28, qualora il volume d'affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a trenta milioni. Nell'ipotesi prevista nel primo comma il contribuente e' dispensato dal versamento e dalla dichiarazione relativi all'ultimo mese o trimestre e deve presentare la dichiarazione annuale entro il mese di gennaio in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze. Il contribuente ha facolta', all'atto della dichiarazione annuale, di optare per la determinazione dell'imposta nel modo normale anziche' in quello previsto nel primo comma. L'opzione e' vincolante anche per i due anni solari successivi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art33 · fonte del testo
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