Decreto IVA

Art. 33 d.P.R. 633/1972

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1974 al 1 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 gennaio 1977

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 97/1985

    Parametro
    1 aprile 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977). C…

    Art. 3 cost. · Art. 44 d.P.R. 633/1972 · Art. 4 d.P.R. 633/1972 · Art. 27 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 3 marzo 2000 — oggiabrogatoper 27 anni
  2. 9 aprile 1998 — 3 marzo 2000per un anno
  3. 12 agosto 1997 — 9 aprile 1998per 8 mesi
  4. 31 luglio 1994 — 12 agosto 1997per 3 anni
  5. 30 ottobre 1993 — 31 luglio 1994per 9 mesi
  6. 1 gennaio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  7. 30 aprile 1989 — 1 gennaio 1992per 3 anni
  8. 31 dicembre 1980 — 30 aprile 1989per 8 anni
  9. 1 marzo 1980 — 31 dicembre 1980per 10 mesi
  10. 28 febbraio 1978 — 1 marzo 1980per 2 anni
  11. 11 dicembre 1977 — 28 febbraio 1978per 3 mesi
  12. 1 gennaio 1977 — 11 dicembre 1977per 11 mesi
  13. 29 dicembre 1974 — 1 gennaio 1977per 2 anni
  14. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 314 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Se il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare e' superiore a cinque ma non superiore a ventuno milioni di lire, l'imposta e' determinata nel modo seguente:

tolto: 1) sull'imponibile annuale, se inferiore a ventuno milioni, si opera un abbattimento in misura pari ai cinque sedicesimi della differenza, ripartito proporzionalmente qualora le operazioni imponibili effettuate siano soggette all'imposta con aliquote diverse;

tolto: 2) l'imposta e' ridotta alla meta' a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19;

tolto: 3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti numeri sono computate in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme versate mensilmente o trimestralmente nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni possono operare la detrazione nel modo indicato al n. 2) anche all'atto delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4) dell'art. 31, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale qualora il limite di ventuno milioni venga superato nel corso dell'anno. I contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del n. 2) e che nella dichiarazione annuale hanno indicato, in conformita' alle risultanze delle registrazioni eseguite, un volume d'affari non superiore a ventuno milioni, hanno diritto alle detrazioni previste nell'art. 19, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 28, qualora il volume d'affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a trenta milioni. Nell'ipotesi prevista nel primo comma il contribuente e' dispensato dal versamento e dalla dichiarazione relativi all'ultimo mese o trimestre e deve presentare la dichiarazione annuale entro il mese di gennaio in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze. Il contribuente ha facolta', all'atto della dichiarazione annuale, di optare per la determinazione dell'imposta nel modo normale anziche' in quello previsto nel primo comma. L'opzione e' vincolante anche per i due anni solari successivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art33 · fonte del testo

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