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[1](Art. 2, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Il concorso per la nomina del personale insegnante e' bandito ogni due anni, dal Regio provveditore agli studi o dai Comuni, per le scuole da essi rispettivamente amministrate, non piu' tardi del mese di aprile.

[3]Se, trascorso il termine, il Comune non ha bandito il concorso, vi si sostituisce il Regio provveditore agli studi entro il maggio.

[4]Il concorso e' bandito per posti maschili, femminili e misti di insegnante straordinario. Quello bandito dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e si siano avvalsi delle facolta' di cui all'art. 139, e' indetto per posti di insegnante in soprannumero.

[5]Per essere ammessi al concorso i candidati devono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella D.

[6]Il termine di presentazione della domanda e dei documenti di rito non soggetti a valutazione scade il 31 maggio. Nei casi in cui la pubblicazione del bando sia ritardata, la scadenza deve essere fissata a non meno di 30 giorni dalla data del bando.

[7]Entro il 31 luglio devono, in ogni caso, essere esibiti il diploma di abilitazione e gli altri titoli soggetti a valutazione.

[8]I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella annessa tabella D.

Testo in vigore dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art123 · fonte del testo

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