Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. 141 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: (Art. 4, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
tolto: I Comuni possono delegare al Regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.
tolto: Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del Regio provveditore al Comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa Commissione di concorso per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, a meno che, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il Regio provveditore non creda di costituire Commissioni apposite per ogni Comune e per gruppi di Comuni. In questo caso di Commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal Regio provveditore.
tolto: In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.aggiunto: Testo unico-art. 125 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art125 · fonte del testo
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