Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6

commi quinto, ottavo e nono, 15 e 16 della legge 2 maggio 1976, n. 183

(Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il

quinquennio 1976-1980), degli artt. 9 e 28 del d.P.R. 9 novembre 1976,

n. 902 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e

dell'art. 48 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 Testo unico delle leggi

sugli interventi nel Mezzogiorno, promossi con ricorsi delle Regioni:

1) Sicilia, notificato il 5 giugno 1976, depositato in cancelleria

l'11 successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1976 (G. U.

n. 164 del 1976);

2) Friuli-Venezia Giulia, notificato il 5 giugno 1976, depositato

in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 22 del registro

ricorsi 1976 (G. U. n. 164 del 1976);

3) Sardegna, notificato il 7 giugno 1976, depositato in cancelleria

il 16 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1976 (G. U.

n. 30 del 1976);

4) Sicilia, notificato il 5 febbraio 1977, depositato in

cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi

1977 (G. U. 51 del 1977);

5) Friuli-Venezia Giulia, notificato il 5 febbraio 1977, depositato

in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 3 del registro

ricorsi 1977 (G. U. n. 51 del 1977);

6) Sicilia, notificato il 27 giugno 1978, depositato in cancelleria

il 3 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1978 (G. U.

n. 194 del 1978).

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi gli avvocati Salvatore Villari, per la regione Sicilia,

Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e Giuseppe

Guarino, per la Regione Sardegna;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, in

persona dei loro presidenti, rappresentate e difese rispettivamente

dall'avv. Gaspare Pacia, dall'avv. Prof. Salvatore Villari e dall'avv.

Giuseppe Guarino, con atti notificati il 5 e il 7 giugno 1976, hanno

impugnato la l. 2 maggio 1976, n. 183, recante la disciplina

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio

1976-1980 (ric. nn. 21, 22 e 23/1976). Assumono le regioni ricorrenti

che le loro competenze costituzionalmente garantite siano violate dalle

seguenti disposizioni della legge impugnata:

- Art.3, che prevede la istituzione di un comitato composto da

rappresentanti delle Regioni meridionali e ad esso demanda di esprimere

pareri anche "su tutte le questioni concernenti il coordinamento

dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle

Regioni".

Tale norma viene denunciata solo dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia.

- Art. 6, commi 8 e 9, che prevedono il trasferimento alle regioni

del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno, con decreto

del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite

le regioni interessate. La disposizione sarebbe in contrasto con l'art.

14, lett. p) e q) e con l'art. 43 dello Statuto siciliano nonché con

gli artt. 3 (lett. a), 6 e 56 dello Statuto Sardo, per i quali il

passaggio del personale dello Stato a quelle regioni può avvenire solo

attraverso la procedura stabilita dagli artt. 43 e 56 dei due statuti,

mentre l'inquadramento, lo stato giuridico ed il trattamento economico

rientrano nella competenza esclusiva delle due regioni. Secondo la

regione siciliana, inoltre, l'art. 6 della legge impugnata viola anche

gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto da un lato determina palesi

disparità di trattamento all'interno dei ruoli del personale tra

soggetti che non possono essere differenziati tra loro e dall'altro

pone a carico della regione un onere finanziario senza ristoro,

violando con ciò anche l'autonomia finanziaria. Per la regione sarda

l'incostituzionalità si estenderebbe anche al quinto comma dell'art.

6, se e nei limiti in cui il trasferimento di beni previsto da detta

disposizione si intende condizionato al passaggio del personale.

- Art. 15, che delega il Governo della Repubblica a coordinare gli

incentivi industriali in vigore per altri territori con quelli previsti

per le iniziative industriali nel Mezzogiorno anche modificando, a tale

fine, le norme vigenti. La norma violerebbe le potestà primarie

riservate alla regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4, n. 6, dello

statuto speciale di autonomia in materia di industria e commercio.

- Art. 16, primo comma, che fa obbligo alle regioni, a statuto

autonomo o speciale, di coordinare le loro leggi, nelle materie di

propria competenza, con i principi e le norme fondamentali in materia

di incentivi alle attività industriali. La disposizione sarebbe in

contrasto con gli artt. 14 dello statuto siciliano, 4 di quello del

Friuli-Venezia Giulia e 3 dello statuto sardo laddove qualifica -

autenticamente ma inesattamente - la legge n. 183 del 1976 come

attinente ad una riforma economico-sociale e, comunque, quando impone

alle regioni ricorrenti di adeguarsi, nell'esercizio della propria

competenza normativa primaria, non solo alle norme fondamentali della

legge medesima, ma anche ai suoi principi.

- Art. 16, secondo comma, il quale vieta a tutte le regioni di

disporre con proprie leggi agevolazioni di tipo diverso da quelle

previste dalla legge n. 183, nonché di superare i massimi delle

agevolazioni statali. Anche questa norma imporrebbe al potere normativo

primario delle tre regioni ricorrenti un limite in contrasto con le

prime citate disposizioni statutarie.

- Art. 16, terzo comma, che richiamando il disposto dell'art. 10

della l. 10 febbraio 1953, n. 62, prevede l'abrogazione delle leggi

regionali in contrasto con i principi fondamentali determinati nella

legge impugnata. Anche questa disposizione, se applicabile alle regioni

a statuto speciale, violerebbe la sfera di competenza normativa

primaria garantita alle regioni ricorrenti dalle richiamate norme

statutarie.

2. - Nei tre giudizi come sopra promossi si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri con atto 24 giugno 1976,

osservando:

Quanto all'art. 6, ottavo comma (trasferimento del personale), esso

non è immediatamente operante, ma ha bisogno di un successivo

provvedimento amministrativo che dia attuazione al dettato legislativo

trasferendo alle regioni il personale della Cassa. Su questo punto il

ricorso sarebbe, perciò, inammissibile per difetto di un interesse

attuale.

La censura comunque, secondo l'Avvocatura, sarebbe infondata.

Infatti le norme statutarie che si assumono violate (43 St. siciliano e

56 St. sardo) avrebbero natura transitoria e poiché la legge n. 183

non è una legge di attuazione di statuti regionali, ma disciplina

piuttosto l'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio

1976-1980, si deve escludere che siano applicabili i citati artt. 43 e

56.

Quanto alla censura mossa all'art. 15 dalla regione Friuli-Venezia

Giulia, essa sarebbe inammissibile dal momento che la norma impugnata

contiene una delega legislativa al Governo di procedere al

coordinamento della legislazione statale sul credito industriale con

quella specificatamente attinente ai territori meridionali, cosicché

la violazione delle competenze normative primarie della regione

ricorrente può derivare non già dalla delegazione, ma dalle singole

leggi da coordinare. Nel merito, secondo l'Avvocatura, si deve comunque

escludere che un'attività volta al coordinamento di leggi statali

possa comunque violare competenze regionali.

Altrettanto infondate sarebbero le censure all'art. 16 della legge

n. 183/1976, essendo la legge impugnata attinente alla programmazione

economica. Spetta, infatti, allo Stato emanare leggi aventi per

contenuto la formulazione di programmi di riforma e di piani

riguardanti l'intero territorio nazionale e relativi all'intera

politica economica del Paese, né può la legge statale essere limitata

nella sua efficacia dai confini delle regioni a statuto ordinario o

speciale.

3. - Utilizzando la delega contenuta nell'art. 15 della citata

legge n. 183 del 1976 (impugnata con i precedenti ricorsi), il Governo

ha emanato il d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, diretto a riunificare e

riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il

settore industriale.

Anche tale decreto è stato impugnato con atti notificati il 5

febbraio 1977 dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, in persona

dei loro presidenti, rappresentate e difese rispettivamente dall'avv.

Gaspare Pacia e dall'avv. prof. Salvatore Villari (ricorsi nn. 2 e

3/1977).

Le censure riguardano in particolare:

- l'art. 9, che regola il procedimento per ottenere il credito

agevolato, impugnato dalla regione Friuli-Venezia Giulia per la

sostanziale esclusione dal procedimento delle regioni, chiamate

soltanto ad esprimere un parere motivato, in violazione della

competenza primaria della regione ricorrente in materia industriale,

commerciale ed urbanistica (art. 4, nn. 6 e 12, St. speciale);

- l'art. 28 nel suo complesso, impugnato dalla regione siciliana

per eccesso di delega e conseguentemente per violazione dell'art. 76

Cost., in quanto la norma impugnata non si limita a unificare e

riordinare la disciplina statale vigente in materia di credito

agevolato per il settore industriale, ma ha esteso la sfera della

normazione ai contenuti dell'art. 16 della legge 183, la cui

incostituzionalità è stata già denunciata;

- l'art. 28, secondo comma, il quale dispone che le agevolazioni

creditizie previste dalle leggi regionali possano concorrere con quelle

previste dal decreto n. 902 a condizione che non vengano superati i

limiti stabiliti nel decreto stesso. Tale disposizione violerebbe la

sfera di competenza esclusiva delle regioni in materia di industria

(art. 14 St. siciliano e art. 4 St. Friuli- Venezia Giulia).

4. - Si è costituito nei due giudizi di cui al precedente

paragrafo il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto 24 febbraio 1977,

assumendo l'infondatezza delle questioni proposte, in quanto la

normativa impugnata reca disposizioni in materia di credito, che non

può farsi rientrare in quella dell'industria prevista dall'art. 14,

lett. d) dello Statuto siciliano e dall'art. 4, n. 6, dello Statuto

Friuli-Venezia Giulia. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte

(sent. n. 142/1972), l'Avvocatura aggiunge che gli statuti speciali

quando attribuiscono alle regioni competenze riguardanti il credito le

differenziano da quelle dell'agricoltura e dell'industria. Gli stessi

lavori preparatori della Costituzione avrebbero escluso ogni competenza

primaria regionale in materia di credito nella considerazione che la

relativa disciplina non può essere determinata che a livello

nazionale, per la stretta correlazione con l'intera politica economica

e monetaria.

Comunque la censura di violazione dell'art. 76 Cost., sollevata

dalla regione siciliana, sarebbe anche inammissibile, perché con essa

non viene denunciata, ai sensi dell 'art. 32 legge n. 87 del 1953,

alcuna invasione di sfera di competenza regionale.

5. - Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega

conferitagli dall'art. 21 della stessa legge 2 maggio 1976, n. 183 (che

lo autorizzava ad aggiornare il T. U. 30 giugno 1947, n. 1523, in

materia di interventi straordinari per il Mezzogiorno) e nel termine

prorogato con la legge 8 agosto 1977, n. 664, emanava il d.P.R. 6 marzo

1978, n. 218.

Con atto notificato il 27 giugno 1978 la regione siciliana ha

impugnato l'art. 48 del predetto decreto, che riproduce letteralmente

il testo dell'art. 16 della legge n. 183 del 1976, ad eccezione delle

parole "presente legge" contenute nei commi primo e secondo, che sono

state sostituite con le parole "presente capo", che raccoglie infatti

le norme relative agli interventi per l'industrializzazione. La regione

ricorrente, ripetendo le considerazioni già svolte nel precedente

ricorso (iscritto al n. 21/1976; ved. sopra sub 3), lamenta la pretesa

violazione delle competenze, ad essa costituzionalmente garantite, ad

opera dell'articolo impugnato, che imporrebbe alla competenza

legislativa esclusiva della regione nel settore industriale gli stessi

limiti imposti alla competenza normativa delle regioni a statuto

ordinario. Aggiunge inoltre che con la sopra rilevata sostituzione di

due parole del testo dell'art. 16 della legge n. 183/1976 sarebbe stata

apportata alla norma originaria una modifica sostanziale, in contrasto

con i poteri di mero coordinamento attribuiti al Governo dall'art. 21

della legge stessa e, quindi, in violazione dell'art. 76 Cost. Con

l'espressione "ai sensi del presente capo" la norma non avrebbe più la

funzione di dare soltanto una indicazione di principi alla competenza

legislativa regionale, ma tenderebbe a specificare la normativa che si

vuole applicata nel territorio della regione (ric. n. 15/1978).

6. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con atto 14 luglio 1978, sostenendo l'infondatezza del ricorso. La

normativa riguardante gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra

i quali quelli diretti a favorirne l'industrializzazione (consistenti

nell'ammissione al credito agevolato ed a contributo in conto capitale)

trova, infatti, il suo fondamento costituzionale nell'ultimo comma

dell'art. 41 e nel terzo comma dell'art. 119 Cost., che riservano alla

legge dello Stato la formulazione di programmi e piani riguardanti

l'intero territorio nazionale.

Quanto alla censura relativa all'eccesso di delega, essa, prima che

infondata, è inammissibile, non avendo ad oggetto un'invasione di

sfera di competenza regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 87

del 1953. Considerato in diritto :

1. - I sei ricorsi vanno riuniti e congiuntamente decisi.

2. - Va presa innanzitutto in esame la prima questione sollevata

dalle Regioni Sicilia e Sardegna (ricorsi nn. 21 e 23/1976): se

contrasti o meno con gli artt. 14, lett. p) e q) e 43 dello Statuto

Siciliano nonché con gli artt. 3, lett. a), 6 e 56 dello Statuto Sardo

e gli artt. 3 e 36 della Costituzione l'art. 6, commi quinto, ottavo e

nono della legge 2 maggio 1976, n. 183, là dove prevede che il

personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno venga trasferito

alle regioni con decreto del Ministro per gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate. Assumono le due

regioni ricorrenti che tali disposizioni violano la loro sfera di

competenza legislativa esclusiva, nella quale rientrano

l'inquadramento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del

personale, mentre il trasferimento di quest'ultimo dallo Stato alle

regioni deve avvenire mediante norme proposte da apposita commissione

paritetica ed emanate con decreto legislativo.

Dubitano inoltre le due regioni che le norme impugnate determinino

irrazionali disparità di trattamento all'interno dei ruoli del

personale regionale e pongano a carico delle regioni un onere

finanziario senza ristoro, incidendo così sulla loro autonomia

finanziaria.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato

relativa all'inammissibilità del ricorso per mancanza di un interesse

attuale al suo accoglimento, non essendo ancora intervenuto - assume la

difesa dello Stato - il decreto del Ministro che disponga in concreto

il trasferimento alle regioni del personale della Cassa. Basta rilevare

in proposito come la denunciata violazione della sfera di competenza

legislativa regionale si verifichi al momento dell'emanazione dell'atto

normativo da parte dello Stato e non al momento della sua attuazione in

via amministrativa.

Nel merito la questione è fondata.

Sia l'art. 43 dello Statuto siciliano che l'art. 56 dello Statuto

sardo stabiliscono che il passaggio degli uffici e del personale dallo

Stato alla regione sarà disciplinato, da norme transitorie, proposte

da una Commissione paritetica.

Questa Corte ha già affermato, accogliendo l'avviso della dottrina

dominante, che i decreti legislativi di attuazione statutaria,

preceduti dalle proposte o dai pareri delle ricordate commissioni

paritetiche, siano espressione di una competenza separata e riservata

rispetto a quella esercitabile con leggi statali ordinarie ai sensi

dell'ottava disp. trans. Cost. Tale competenza è stata riconosciuta,

alla luce della legislazione emanata anche di recente, non solo in

occasione del primo passaggio di funzioni, uffici e personale dallo

Stato alle Regioni ricorrenti, ma anche successivamente ogni qual volta

vi sia trasferimento di funzioni, uffici e personale da enti pubblici

nazionali alle regioni stesse (sent. n. 180/1980).

Nella specie la procedura di trasferimento prevista dagli artt. 43

dello Statuto siciliano e 56 dello Statuto sardo non è stata

osservata, non potendo ritenersi certo soddisfatti la lettera e lo

spirito delle due norme con la semplice previa audizione delle regioni

da parte del ministro.

Va conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale dei

commi quinto, ottavo e nono dell'art. 6 della legge n. 183/1976,

risultando così superfluo l'esame degli ulteriori profili

d'incostituzionalità prospettati nei ricorsi.

3. - Altre tre questioni che la Corte è chiamata a decidere

riguardano gli artt. 3, 15 e 16 della stessa legge n. 183 del 1976.

Con la prima questione la Regione Friuli-Venezia Giulia si limita a

denunciare l'art. 3 della legge senza alcuna specifica argomentazione e

indicazione della norma parametro riportandosi alla motivazione svolta

a proposito della impugnazione del successivo art. 15.

Con la seconda questione si chiede se contrasti o meno con l'art.

4, n. 6, dello Statuto Friuli-Venezia Giulia il predetto art. 15 che

delega il Governo della Repubblica a coordinare gli incentivi creditizi

nel settore industriale in vigore per altri territori con quelli

previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno; per il dubbio

che tale disposizione violi la sfera di competenza legislativa primaria

della regione in materia di industria e commercio (ric. n. 22/1976).

La terza questione riguarda invece il denunciato contrasto con gli

artt. 14 dello Statuto siciliano, 4 di quello del Friuli-Venezia Giulia

e 3 dello Statuto sardo, dell'art. 16, primo, secondo e terzo comma,

della legge n. 183 del 1976, che: a) impone alle regioni di coordinare

le loro leggi con i principi e le norme fondamentali in materia di

incentivi alle attività industriali; b) vieta a tutte le regioni di

disporre con proprie leggi agevolazioni di tipo diverso da quelle

previste dalla legge n. 183, nonché di superare i massimi delle

agevolazioni statali; c) prevede l'abrogazione delle leggi regionali in

contrasto con i principi fondamentali determinati con la legge

impugnata; per il dubbio che tali disposizioni violino la sfera di

competenza normativa primaria garantita alle regioni ricorrenti

(ricorsi nn. 21, 22 e 23/1976).

La soluzione delle questioni discende dalla risposta ad un quesito

fondamentale: se il legislatore statale possa dettare norme dirette a

coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attività

produttive e in particolare delle attività industriali e commerciali,

senza con ciò invadere la sfera di autonomia legislativa primaria

delle regioni in dette materie.

La risposta non può essere che positiva. In numerose pronunce

questa Corte, chiamata a definire le rispettive sfere di competenza

legislativa dello Stato e delle Regioni, ha affermato il principio che,

con riguardo alla incentivazione dello sviluppo economico, gli

interessi particolari, di cui sono portatrici le singole Regioni, si

devono condizionare e conciliare con il preminente interesse generale

del Paese, del quale è portatore lo Stato. Così se ad esse sono state

attribuite ampie competenze legislative nei diversi settori produttivi,

allo scopo di far aderire gli strumenti di incentivazione alle esigenze

concrete delle varie zone del territorio nazionale, al tempo stesso, al

fine di evitare che l'esercizio di tali competenze nell'ambito

regionale determini conflitti tra le esigenze delle varie regioni e tra

queste e gli interessi generali del Paese, si rende necessario il

coordinamento dei vari intenenti regionali tra loro e con l'intervento

statale.

E tale coordinamento non può essere esercitato da altri se non

dallo Stato, in modo che siano le sue scelte generali a limitare e

condizionare la politica di incentivazione svolta dalle singole Regioni

(cfr. in particolare le sentenze nn. 4/1964 e 221/1975).

E vale anche in tal senso la disposizione dell'art. 119, terzo

comma, Cost. Sarebbe irrazionale, infatti, attribuire allo Stato la

facoltà di assegnare contributi speciali alle Regioni per la

valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole, se non si prevedessero

nello stesso momento strumenti idonei a coordinare ed armonizzare tali

contributi, con gli incentivi che possono concedere le singole Regioni,

nella stessa area meridionale e insulare, e nel rimanente territorio

nazionale.

Le questioni come sopra proposte dalle tre regioni ricorrenti sono,

pertanto, infondate.

4. - Infondata è anche la questione sollevata dal Friuli- Venezia

Giulia con il ricorso n. 3 del 1977, che denuncia l'art. 9 d.P.R. 9

novembre 1976, n. 902, per contrasto con l'art. 4, nn. 6 e 12, dello

Statuto speciale della regione ricorrente.

Si dubita, in particolare, che tale disposizione - la quale esclude

le regioni dal procedimento per ottenere il credito agevolato nel

settore industriale, limitandosi a richiedere un parere motivato -

violi la competenza primaria della regione in materia industriale,

commerciale ed urbanistica.

Ma nessuna invasione della sfera di competenza primaria regionale

si può ravvisare nell'esercizio da parte del Governo in sede di delega

di quel potere di coordinamento conferitogli dall'art. 15 della legge

n. 183/1976, la cui costituzionalità è stata più sopra affermata

(cfr. sopra n. 3), e di cui la norma impugnata costituisce una logica

estrinsecazione.

5. - Alla stessa conclusione si deve pervenire - alla stregua di

quanto premesso - per le ulteriori questioni sollevate dalla stessa

Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso n. 3/1977 e dalla Regione

Sicilia con il ricorso n. 2/1977, in ordine all'art. 28 del medesimo

d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Le due Regioni impugnano il citato art. 28, secondo comma, in

riferimento agli artt. 14 St. siciliano e 4 St. Friuli-Venezia Giulia,

nella parte in cui consente il concorso delle agevolazioni creditizie

da esso previste con quelle disposte da leggi regionali, a condizione

che non siano superati i limiti stabiliti nel decreto stesso, per il

dubbio che tale norma violi la sfera di competenza esclusiva delle

regioni in materia di industria.

La disposizione così impugnata, infatti, rappresenta legittima

applicazione da parte del legislatore delegato di quella facoltà di

coordinamento degli incentivi creditizi affermata dagli artt. 15 e 16

della legge di delega. Una volta assicurata la legittimità

costituzionale di tali norme fondamentali, ne discende logicamente la

conformità alla Costituzione e agli Statuti speciali della

disposizione impugnata.

La Regione Sicilia impugna inoltre lo stesso art. 28 anche in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non si

limita ad unificare e riordinare la disciplina statale vigente in

materia di credito agevolato per l'industria, ma estende la sfera della

normativa ai contenuti dell'art. 16 della legge n. 183/1976; per il

dubbio che tale disposizione ecceda i limiti della delega al Governo

contenuta nell'art. 15 della legge citata.

La censura è però inammissibile - come rettamente osserva la

difesa dello Stato - in quanto con essa non viene denunciata una

invasione della sfera di competenza regionale, come richiesto per tale

tipo di impugnativa dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

6. - Infondata è infine l'ultima questione sollevata dalla Regione

siciliana, la quale denuncia l'art. 48 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218

(aggiornamento del Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523 sugli

interventi nel Mezzogiorno), per contrasto con gli artt. 14 dello

Statuto siciliano e 76 della Costituzione. La Regione lamenta che la

norma impugnata imponga alla sua competenza legislativa esclusiva nel

settore industriale gli stessi limiti imposti alle regioni a Statuto

ordinario e, anziché fissare tale competenza un mero limite di

principi, specifichi dettagliatamente la normativa da applicare nella

regione. La disposizione verrebbe così a violare la sfera di

competenza esclusiva della regione stessa ed eccederebbe i limiti della

delega conferita al Governo con l'art. 21 della legge n. 183/1976

(ricorso n. 15/1978).

La necessità del coordinamento tra leggi statali e regionali in

materia di credito agevolato per l'industria non può che riguardare

tanto le regioni a Statuto ordinario che quelle a Statuto speciale, a

pena di vanificare l'obiettivo stesso del coordinamento voluto, alla

luce dei principi sopra esposti (cfr. n. 3), dallo stesso Costituente.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 76 della Costituzione,

anche tale censura - come quella analoga di cui al precedente n. 5 -

prima che infondata è inammissibile, non avendo ad oggetto specifico

un'invasione della sfera di competenza regionale, ai sensi dell'art. 32

della legge n. 87 del 1953.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi

quinto, ottavo e nono, della legge 2 maggio 1976, n. 183, nella parte

in cui prevede il trasferimento alle Regioni Sicilia e Sardegna del

personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno con decreto del

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 3, 15 e 16, commi primo, secondo e terzo, della stessa

legge n. 183/1976; degli artt. 9 e 28 d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e

48 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sollevate dalle Regioni Sicilia,

Sardegna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe,

per violazione degli artt. 14 dello statuto Siciliano, 3 dello statuto

Sardo e 4 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia.

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale,

in relazione all'art. 76 della Costituzione, degli stessi artt. 28

d.P.R. n. 902/1976 e 48 d.PR. n. 218/1978, sollevate dalla Regione

Sicilia con i ricorsi nn. 2/1977 e 15/1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari