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[1]dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno
[2]La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 102, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all'art. 1, e' esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalita' indicate nello stesso art. 102 e fino ai 31 dicembre 1980.(1)
Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 29 marzo 1986
