[1]del fondo interbancario

[2]Per le imprese agricole localizzate nei territori di cui all'art. 1 e' elevato dal 50 ai 60 per cento del mutuo il limite massimo della fidejussione che il "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, puo' concedere agli imprenditori agricoli, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione dei concorso sul pagamento degli interessi ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie.(1)

[3](1) Art. 20, c. 2°, L. n. 153/1975

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art122 · fonte del testo

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