Art. 83-quinquies — Diritti del titolare del conto

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Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. ((3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni dell'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformita' alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2)) (( Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette. )) (( Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti. ))

Testo in vigore dal 24 settembre 2016 al 26 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016. 5 parole tolte, 37 parole aggiunte.

… buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. aggiunto: 3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni tolto: rilasciate aggiunto: o da comunicazioni dell'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformita' alla proprie scritture contabili tolto: dagli intermediariaggiunto: , in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabiletolto: . Le certificazioniaggiunto: , secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2 Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti … le certificazioni suddette. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civiletolto: , non puo' esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione aggiunto: o comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art83quinquies · fonte del testo

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