Art. 83-bis — Ambito di applicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016. Leggi il testo vigente →

Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da ((documenti)). In funzione della loro diffusione tra il pubblico il ((regolamento indicato dall'articolo 81)), comma 1, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi ((le caratteristiche indicate al comma 1)). L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli alla disciplina della presente sezione.

Testo in vigore dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012. 24 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da tolto: titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile aggiunto: documenti. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento tolto: di cui all'articolo aggiunto: indicato dall'articolo 81, comma 1, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche tolto: di cui aggiunto: indicate al comma 1. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli alla disciplina della presente sezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art83bis · fonte del testo

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