Art. 75 — Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 2004 al 1 novembre 2007. Leggi il testo vigente →

In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il (( Ministero dell'economia e delle finanze)), su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennita' spettante al commissario e' determinata con decreto del Ministero ed e' a carico della societa' di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, 3 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca d'Italia. Nel caso in cui le irregolarita' indicate nel comma 1 siano di eccezionale gravita' il (( Ministero dell'economia e delle finanze)), su proposta della CONSOB, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il (( Ministero dell'economia e delle finanze)), su proposta della CONSOB, puo' disporre lo scioglimento della societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 1 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. 24 parole tolte, 12 parole aggiunte.

In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero tolto: del tesoro, del bilancio e la programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo … in cui le irregolarita' indicate nel comma 1 siano di eccezionale gravita' il Ministero tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63. Entro trenta giorni … deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero tolto: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiunto: dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, puo' disporre lo scioglimento della societa' di gestione nominando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art75 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari