Art. 56 — Amministrazione straordinaria

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Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV quando:

  • a)risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
  • b)siano previste gravi perdite del patrimonio della societa';
  • c)lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV non si applica il titolo IV della legge fallimentare.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004

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