Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 2014 al 3 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte ((degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE)) delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli OICR. Se vi e' fondato sospetto che ((un OICVM UE, un FIA UE e non UE)) le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi agli obblighi derivanti da ((disposizioni dell'Unione europea)) per le quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente di tale Stato affinche' assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'OICR, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'OICR.

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 3 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. 8 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli tolto: OICR comunitari ed extracomunitari aggiunto: OICVM UE, dei FIA UE e non UE delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o … delle quote o delle azioni degli OICR. Se vi e' fondato sospetto che un tolto: OICR comunitario armonizzato aggiunto: OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni tolto: comunitarie aggiunto: dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la Banca d'Italia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art54 · fonte del testo

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