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In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonche' ordinare la chiusura della succursale, quando:

  • a)manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
  • b)risultino violazioni delle norme di comportamento;
  • c)le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
  • d)nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. I provvedimenti previsti dal camma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art52 · fonte del testo

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