Art. 50-ter — Fusione e scissione di OICR
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
Abrogato dal 9 aprile 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
Abrogato dal 9 aprile 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. 313 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformita' rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR e' rilasciata in via generale. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta da una banca depositaria ovvero da un revisore legale o da una societa' di revisione legale, che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita' e delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto. Le SICAV coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si puo' dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
tolto: a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;
tolto: b) la data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;
tolto: c) l'informativa da rendere ai partecipanti;
tolto: d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;
tolto: e) l'oggetto delle attestazioni di conformita' e della relazione di cui ai commi 1 e 2;
tolto: f) i diritti dei partecipanti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art50ter · fonte del testo
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