Art. 50-bis — Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master - feeder
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
Abrogato dal 9 aprile 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
Abrogato dal 9 aprile 2014
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2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. 488 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni:
tolto: a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le societa' di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentano la disponibilita' dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;
tolto: b) nel caso in cui l'OICR master e l'OICR feeder abbiano lo stesso gestore, esso adotta norme interne di comportamento che assicurino la medesima disponibilita' di documenti e informazioni di cui alla lettera a);
tolto: c) l'OICR master e l'OICR feeder possiedano le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
tolto: a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, nonche' le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;
tolto: b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;
tolto: c) i requisiti specifici dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonche' le regole loro applicabili;
tolto: d) le regole specifiche applicabili all'OICR feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'OICR master, nonche' le regole applicabili all'OICR feeder e l'OICR master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;
tolto: e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la societa' di revisione legale, rispettivamente dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonche' tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorita' competenti dell'OICR master e dell'OICR feeder comunitari ed extracomunitari. Agli OICR master e agli OICR feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Capi II, III e III-ter del presente Titolo. Agli OICR master comunitari armonizzati, che non commercializzano in Italia le proprie quote a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica l'articolo 42, commi da 1 a 4. Agli OICR master comunitari non armonizzati o extracomunitari si applica l'articolo 42, commi da 5 a 8. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR feeder indica nella relazione sulla revisione le irregolarita' evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR master e l'impatto delle irregolarita' riscontrate sull'OICR feeder. Nel caso in cui gli esercizi dell'OICR master e dell'OICR feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento la data di chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' con le disposizioni comunitarie, comunicano al gestore dell'OICR feeder ovvero all'autorita' competente dell'OICR feeder comunitario armonizzato i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Capo nei confronti dei soggetti indicati nel presente articolo, nonche' le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'OICR master e all'OICR master.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art50bis · fonte del testo
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