Art. 41 — Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:

  • a)in uno Stato comunitario, in conformita' a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;
  • b)in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
  • a)le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perche' le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie ((ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.));
  • b)le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attivita' per le quali sono autorizzate. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorita' dello Stato ospitante.

Testo in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012. 9 parole aggiunte.

… Stati comunitari le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie aggiunto: ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art41 · fonte del testo

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