Art. 41 — Operatività transfrontaliera delle Sgr autorizzate

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Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformita' al regolamento previsto dal comma 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per:

  • a)la prestazione negli Stati dell'UE delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM ((nonche' il ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia));
  • b)l'operativita' in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformita' alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter. 55 La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno Stato non UE e' necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitante. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44

55

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 ha disposto (con l'art. 15, comma 13) che "Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente all'operativita' negli Stati non UE, e 41-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista nell'atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE".

Testo in vigore dal 15 dicembre 2021 al 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2014 al 15 dicembre 2021. 2 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformita' al regolamento previsto dal comma 2. tolto: 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per:

a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM aggiunto: nonche' il ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

… la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitantetolto: . 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art41 · fonte del testo

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