Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. 296 parole tolte, 211 parole aggiunte in 11 capoversi.
Il tolto: regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la societa' promotrice, il gestore, se diverso dalla societa' promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. Il regolamento stabilisce in particolare aggiunto: Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:
a) tolto: la denominazione e la durata del fondo aggiunto: all'oggetto dell'investimento;
b) tolto: le aggiunto: alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote o azioni.
aggiunto: c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita' di partecipazione tolto: al fondo, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e delaggiunto: , con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote tolto: nonche' le modalita' di liquidazione del fondoaggiunto: , all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
tolto: c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimiaggiunto: d) all'eventuale durata minima e massima;
tolto: d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondo;aggiunto: e) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
tolto: e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimiaggiunto: a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti e' possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalita' previste dall'articolo 43;
tolto: f) le spese a carico del fondo e quelle a carico dellaaggiunto: b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmiotolto: ;
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tolto: g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti aggiunto: redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;
tolto: h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione.aggiunto: c) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;
tolto: h-bis) se il fondo e' un fondo feeder. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniegoaggiunto: d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).