Art. 37 — Regolamento del fondo

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(( Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. Il regolamento stabilisce in particolare:

  • a)la denominazione e la durata del fondo;
  • b)le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo;
  • c)gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
  • d)il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondo;
  • e)i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
  • f)le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione del risparmio;
  • g)la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
  • h)le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione;
  • i)se il fondo e' un fondo feeder. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. 5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi del presente articolo non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. 547 parole tolte, 320 parole aggiunte in 13 capoversi.

Il tolto: Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo aggiunto: regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) tolto: all'oggetto dell'investimento aggiunto: la denominazione e la durata del fondo;

b) tolto: alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote;

tolto: c) alle aggiunto: le modalita' di partecipazione tolto: ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e aggiunto: al fondo, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quotetolto: , all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

tolto: d) all'eventuale durata minima e massima;

tolto: d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari; Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: aggiunto: nonche' le modalita' di liquidazione del fondo;

tolto: a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiusoaggiunto: c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

tolto: b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare delaggiunto: d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondotolto: , e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e 39, comma 3, nonche', nel caso di strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter. Nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimiaggiunto: e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

aggiunto: f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione del risparmio;

tolto: c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che leaggiunto: g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio tolto: redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici aggiunto: e degli oneri a carico dei partecipanti;

tolto: d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondiaggiunto: h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione;

tolto: e)i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5). Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi' individuate le materie sulle quali i partecipantiaggiunto: i) se il fondo e' un fondo feeder. Il regolamento dei fondi chiusi tolto: si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione aggiunto: diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione tolto: del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che tolto: rappresentino almeno il 10 aggiunto: rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole tolto: del 50 per cento piu' una quota aggiunto: della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non tolto: potra' aggiunto: puo' in ogni caso essere inferiore al tolto: 30 aggiunto: 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. tolto: Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3 aggiunto: La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. 5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art37 · fonte del testo

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