Art. 33 — Attività esercitabili

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Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonche' amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti. Le Sgr possono altresi':

  • a)prestare il servizio di gestione di portafogli;
  • b)istituire e gestire fondi pensione;
  • c)svolgere le attivita' connesse o strumentali;
  • d)prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr gestiti;
  • e)prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • f)commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
  • g)prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attivita' previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresi' svolgere le attivita' connesse e strumentali. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega e' effettuata con modalita' tali da evitare lo svuotamento di attivita' della societa' stessa ed e' esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, ferma restando la responsabilita' della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

Testo in vigore dal 9 aprile 2014 al 26 agosto 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014. 98 parole tolte, 164 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata:

tolto: a) alle SGR e alle SICAV;

tolto: b) alle societa' di gestione armonizzate; l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1), puo' essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di investimento armonizzati. Le SGR possonoaggiunto: Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonche' amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti. Le Sgr possono altresi':

c) svolgere le attivita' connesse o strumentali tolto: stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;

d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di tolto: OICR di propria o altrui istituzione aggiunto: Oicr gestiti;

e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimentitolto: .aggiunto: ;

tolto: e-bisaggiunto: f) commercializzare quote o azioni di tolto: OICR di aggiunto: Oicr gestiti da terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italiatolto: . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 47. La Sgr puo'aggiunto: ;

aggiunto: g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attivita' previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresi' svolgere le attivita' connesse e strumentali. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui tolto: ai commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento aggiunto: al presente capo. La delega e' effettuata con modalita' tali da evitare lo svuotamento di attivita' della societa' stessatolto: , aggiunto: ed e' esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, ferma restando la tolto: sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo aggiunto: responsabilita' della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegatiaggiunto: . La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art33 · fonte del testo

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