Art. 33 — Attività esercitabili

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La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata:

  • a)alle SGR e alle SICAV;
  • b)alle societa' di gestione armonizzate limitatamente all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2). Le SGR possono:
  • a)prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
  • b)istituire e gestire fondi pensione;
  • c)svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
  • d)prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
  • e)prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f). La SGR puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore. La SGR puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.

Testo in vigore dal 22 ottobre 2003 al 1 novembre 2007

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003. 13 parole tolte, 119 parole aggiunte in 6 capoversi.

La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata tolto: alle societa' di gestione del risparmioaggiunto: :

aggiunto: a) alle SGR e alle SICAVtolto: . Leaggiunto: ;

aggiunto: b) alle societa' di gestione tolto: del risparmio aggiunto: armonizzate limitatamente all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2). Le SGR possono:

c) svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOBtolto: . Il gestore del fondoaggiunto: ;

aggiunto: d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;

aggiunto: e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f). La SGR puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestoreaggiunto: . La SGR puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art33 · fonte del testo

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