Art. 18-bis — Consulenti finanziari autonomi

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La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. L'organismo di cui al comma 2 ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. L'organismo di cui al comma 2:

  • a)vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;
  • b)per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravita' dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
  • a)alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicita';
  • b)all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
  • c)alle cause di incompatibilita';
  • d)alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
  • e)alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari;
  • f)all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;
  • g)alle modalita' di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma e' ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195. La Consob puo' richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 18 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art18bis · fonte del testo

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