Art. 173 — Omessa alienazione di partecipazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 28 dicembre 2007. Leggi il testo vigente →

Gli amministratori di societa' con azioni quotate, o di societa' che partecipano al capitale di societa' con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 28 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art173 · fonte del testo

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