Art. 167 — Gestione infedele

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007. Leggi il testo vigente →

Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art167 · fonte del testo

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