Art. 159 — Conferimento e revoca dell'incarico

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L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161, previo parere del collegio sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere del collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile. L'incarico dura tre esercizi e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non e' deliberato; in tal caso la CONSOB determina anche il corrispettivo. In caso di revoca dell'incarico l'attivita' di revisione contabile continua a essere esercitata dalla societa' di revisione revocata fino a quanto non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico. La CONSOB stabilisce con regolamento:

  • a)la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 e le modalita' e i termini di trasmissione;
  • b)le modalita' e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
  • c)i termini entro i quali gli amministratori provvedono al deposito presso il registro delle imprese delle deliberazioni e dei provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 6.

Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art159 · fonte del testo

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