Art. 156 — Relazioni di revisione

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)). (( In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuita' aziendale il revisore legale o la societa' di revisione legale informano tempestivamente la Consob. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).

Testo vigente dal 7 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2010 al 7 aprile 2010. 267 parole tolte, 73 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La societa' di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della societa' di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. La societa' di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. La societa' di revisione puo' esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio. In tali casi la societa' espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisioneaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio aggiunto: o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuita' aziendale il revisore legale o la societa' di revisione tolto: informa immediatamente la CONSOB. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:

tolto: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa' che ha conferito l'incarico;

tolto: b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

tolto: c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

tolto: d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finche' il bilancio non e' approvato aggiunto: legale informano tempestivamente la Consob. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art156 · fonte del testo

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