Art. 154-bis — Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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Lo statuto (( degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine)) prevede i requisiti di professionalita' e le modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. (( Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

  • a)l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
  • b)che i documenti sono redatti in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
  • c)la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  • d)l'idoneita' dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
  • e)per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
  • f)per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. )) Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'.

Testo in vigore dal 24 novembre 2007 al 25 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2007 al 24 novembre 2007. 19 parole tolte, 139 parole aggiunte in 7 capoversi.

Lo statuto aggiunto: degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le modalita' di nomina di un dirigente … relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una dichiarazione scrittatolto: ... del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la … e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazionetolto: , allegata al aggiunto: sul bilancio di esercizio, tolto: alla relazione semestrale aggiunto: sul bilancio semestrale abbreviato e, ove tolto: previsto, al bilancio consolidato, aggiunto: redatto, sul bilancio consolidato:

aggiunto: a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documentitolto: , nonche' la corrispondenza di questiaggiunto: ;

aggiunto: b) che i documenti sono redatti in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

aggiunto: c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili tolto: e la loro idoneita'aggiunto: ;

aggiunto: d) l'idoneita' dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamentotolto: . L'attestazioneaggiunto: ;

aggiunto: e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

aggiunto: f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. Le disposizioni che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art154bis · fonte del testo

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