Art. 115 — Comunicazioni alla CONSOB
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La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico puo', anche in via generale;
- a)richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalita';
- b)assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle societa' di revisione e dai dirigenti delle societa' e dei soggetti indicati nella lettera a);
- c)eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a). I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa' fiduciarie, dei fiducianti.
Testo in vigore dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006
