Art. 109 — Acquisto di concerto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 2009 al 21 agosto 2014. Leggi il testo vigente →

Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie (( di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis)), assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.

Testo in vigore dal 6 novembre 2009 al 21 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2007 al 6 novembre 2009. 1 parola aggiunta.

… Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4aggiunto: -bis, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art109 · fonte del testo

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