Art. 106 — Offerta pubblica di acquisto totalitaria

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(( Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e' promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti. 3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

  • a)la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in societa' il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi da altra societa' di cui all'articolo 105, comma 1;
  • b)l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
  • c)l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu' elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
  • 1)i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;
  • 2)il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 e' il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero e' il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; ((25 )) 25 La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f). L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato da:
  • a)operazioni dirette al salvataggio di societa' in crisi;
  • b)trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
  • c)cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
  • d)operazioni di carattere temporaneo;
  • e)operazioni di fusione o di scissione;
  • f)acquisti a titolo gratuito. La Consob puo' con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229

25

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste".

Testo in vigore dal 28 dicembre 2007 al 12 aprile 2009

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 28 dicembre 2007. 93 parole tolte, 462 parole aggiunte in 8 capoversi.

Chiunque, a seguito di acquisti tolto: a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per centotolto: , promuove un'offerta pubblica di acquisto tolto: sulla totalita' delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 aggiunto: rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso. Per ciascuna categoria di tolto: azioni di cui al comma 1 aggiunto: titoli, l'offerta e' promossa entro tolto: trenta aggiunto: venti giorni a un prezzo non inferiore tolto: alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e aggiunto: a quello piu' elevato tolto: pattuito nello stesso periodo dall'offerente aggiunto: pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di tolto: azioni aggiunto: titoli della medesima categoriatolto: ; qualoraaggiunto: . Qualora non siano stati effettuati acquisti aggiunto: a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta e' promossa tolto: al prezzo aggiunto: per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. tolto: La CONSOB aggiunto: Il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti. 3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in societa' il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi da altra societa' tolto: con azioni quotate aggiunto: di cui all'articolo 105, comma 1;

c) tolto: il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da strumenti finanziari. aggiunto: l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu' elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:

aggiunto: 1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

aggiunto: 2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 e' il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero e' il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; 25 La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti tolto: a titolo oneroso che determinino la detenzione congiunta di tolto: azioni e aggiunto: titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura … di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1. aggiunto: I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f). L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto tolto: diretta a conseguire la totalita' delle azioni previste nel medesimo comma. La CONSOB aggiunto: o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 aggiunto: o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di tolto: altri aggiunto: uno o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato da:

b) trasferimento tolto: delle azioni previste aggiunto: dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

e) operazioni di fusione o di scissioneaggiunto: ;

aggiunto: f) acquisti a titolo gratuito. La Consob puo' con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229

    Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art106 · fonte del testo

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