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(( 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.)) 31 ((1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.)) 31 ((1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa' comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla medesima disposizione.)) 31 I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146

31

Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia dal 1 luglio 2010.

Testo in vigore dal 6 novembre 2009 al 20 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2009 al 6 novembre 2009. 44 parole tolte, 96 parole aggiunte.

tolto: Gli statuti delle societa' italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi1-bis e 1-teraggiunto: 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, … e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. tolto: L'autorizzazione aggiunto: 1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1tolto: -bis e' aggiunto: e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel tolto: medesimo comma aggiunto: comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non … attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offertaaggiunto: . 1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa' comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla medesima disposizione. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di cui al comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146

    Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia dal 1 luglio 2010.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art104 · fonte del testo

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