Art. 103 — Svolgimento dell'offerta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 2007 al 29 aprile 2026. Leggi il testo vigente →

L'offerta e' irrevocabile. Ogni clausola contraria e' nulla. L'offerta e' rivolta a parita' di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto. (( Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le societa' organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, e' approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza. Il comunicato contiene altresi' una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra' sugli interessi dell'impresa, nonche' sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato e' trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato e' allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

  • a)il contenuto del documento d'offerta, nonche' le modalita' per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
  • b)la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
  • c)gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;
  • d)le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;
  • e)il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorita' di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;
  • f)le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2007, N. 229)).

Testo in vigore dal 28 dicembre 2007 al 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2005 al 28 dicembre 2007. 69 parole tolte, 231 parole aggiunte in 8 capoversi.

… che ne formano oggetto. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti tolto: si applicano:

tolto: a) l'articoloaggiunto: , agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, tolto: dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;

tolto: b) l'articolo 115, aggiunto: e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino tolto: a aggiunto: ad un anno dalla chiusura dell'offerta. tolto: L'emittente aggiunto: Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato tolto: contente aggiunto: contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione tolto: sull'offerta. La CONSOB aggiunto: sulla medesima. Per le societa' organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, e' approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza. Il comunicato contiene altresi' una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra' sugli interessi dell'impresa, nonche' sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato e' trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato e' allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del documento tolto: da pubblicare aggiunto: d'offerta, nonche' le modalita' per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;

c) tolto: le aggiunto: gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;

aggiunto: d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimotolto: . La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioniaggiunto: ;

aggiunto: e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorita' di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;

aggiunto: f) le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2007, N. 229.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art103 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari