Art. 101 — Attività pubblicitaria

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La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' concernente un'offerta e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. La pubblicita' e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se e' gia' stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare. La Consob puo':

  • a)sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
  • b)sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
  • c)vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
  • d)vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c). A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.

Testo in vigore dal 24 aprile 2007 al 11 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 24 aprile 2007. 40 parole tolte, 211 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' concernente un'offerta e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. Prima della pubblicazione del prospetto e' tolto: vietato aggiunto: vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante tolto: sollecitazioni all'investimento. Gli annunci pubblicitari sono trasmessi preventivamente alla CONSOB. Gli annunci pubblicitari sono effettuati aggiunto: offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. La pubblicita' e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla tolto: CONSOB con regolamento, aggiunto: Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua tolto: conformita' al contenuto del prospetto. La CONSOB aggiunto: coerenza con quella contenuta nel prospetto, se e' gia' stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare. La Consob puo':

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a aggiunto: dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

aggiunto: b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario aggiunto: relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni tolto: del presente articolo aggiunto: previste nei precedenti commi o delle relative norme tolto: regolamentari aggiunto: di attuazione;

tolto: baggiunto: c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate tolto: nella lettera a) aggiunto: nelle lettere a) o b);

tolto: caggiunto: d) vietare l'esecuzione tolto: della sollecitazione all'investimento aggiunto: dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a) tolto: o b)aggiunto: , b) o c). A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art101 · fonte del testo

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