Art. 101 — Attività pubblicitaria

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La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalita' e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' effettuata in Italia concernente un'offerta. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli. La pubblicita' relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni europee e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto. La Consob puo':

  • a)con riferimento all'offerta avente ad oggetto titoli, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, la pubblicita', in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;
  • b)con riferimento all'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione;
  • c)vietare la pubblicita', in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
  • d)vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c). A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.

Testo in vigore dal 11 marzo 2021 al 15 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2007 al 11 marzo 2021. 70 parole tolte, 96 parole aggiunte in 5 capoversi.

La aggiunto: Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalita' e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' tolto: concernente un'offerta e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione aggiunto: effettuata in Italia concernente un'offerta. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi tolto: dagli strumenti finanziari comunitari aggiunto: dai titoli. La pubblicita' aggiunto: relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni tolto: comunitarie aggiunto: europee e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospettotolto: , se e' gia' stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare. La Consob puo':

a) aggiunto: con riferimento all'offerta avente ad oggetto titoli, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivitolto: , l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari aggiunto: per ciascuna occasione, la pubblicita', in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei tolto: precedenti commi aggiunto: commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazioneaggiunto: , nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

b) aggiunto: con riferimento all'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, tolto: l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), aggiunto: la pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei tolto: precedenti commi aggiunto: commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione;

c) vietare tolto: l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario aggiunto: la pubblicita', in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

… investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari aggiunto: diversi dai titoli, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art101 · fonte del testo

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