Art. 100-bis — Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli

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[1]L'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati gia' oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di esenzione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a)

[2]a d), del regolamento prospetto o all'articolo 100, comma 1, del presente decreto. I soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonche' le disposizioni di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 11 marzo 2021 al 29 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 2012 al 11 marzo 2021. 257 parole tolte, 103 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblicoaggiunto: L'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto nel caso in cui tolto: ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora aggiunto: i titoli o i prodotti finanziari tolto: che abbiano costituito oggetto aggiunto: diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati gia' oggetto, in Italia o all'esteroaggiunto: , di un collocamento riservato a investitori qualificati tolto: siano aggiunto: e, nei dodici mesi successivi, tolto: sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e aggiunto: siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in tolto: alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100. L'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, puo' avvalersi di un prospetto gia' disponibile e ancora valido, purche' l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e i aggiunto: una delle ipotesi di esenzione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a)

aggiunto: a d), del regolamento prospetto o all'articolo 100, comma 1, del presente decreto. I soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei tolto: prodotti finanziari aggiunto: titoli rispondono del danno arrecato. Resta tolto: ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e aggiunto: fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile. tolto: Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto, fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore. La Consob puo' dettare disposizioni di attuazione del presente articolo aggiunto: Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonche' le disposizioni di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art100bis · fonte del testo

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