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[1]Validita' degli assegni postali - Prelevamenti urgenti

[2]Gli assegni sono validi per due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'apposizione del visto, e sono pagabili, entro tale termine, in un determinato ufficio della localita' indicata dal traente, o in tutti gli uffici postali, secondo che eccedano o meno i limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Trascorso il termine sopra indicato, il loro importo e' rimborsato agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'assegno e' stato vistato, con le modalita' stabilite dal regolamento e con l'addebito del diritto fisso determinato ai sensi dell'art. 7. Presso gli uffici, abilitati al pagamento degli assegni fiduciari, possono essere ammessi a pagamento anche gli assegni tratti dal correntista a proprio favore, e non preventivamente vistati dall'ufficio dei conti correnti, nei limiti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art134 · fonte del testo

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