Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n.144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n.144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001. 97 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni
tolto: Salvo quanto disposto dai successivi articoli 133 e 134 gli assegni non possono circolare ne' essere ammessi a pagamento se non siano stati preventivamente sottoposti al visto dell'ufficio ove e' iscritto il conto. Gli assegni che non possono essere addebitati per insufficienza di copertura o per altro motivo sono subito restituiti al presentatore, se esibiti a mano per il visto urgente. Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno dalla data di arrivo, gli assegni ed i postagiro che non si siano potuti addebitare nel suo conto per insufficienza di copertura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N.144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art132 · fonte del testo
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