Art. 52 — (L) Tipo di strutture e norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:

  • a)i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
  • b)i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
  • c)le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
  • d)la protezione delle costruzioni dagli incendi. (( Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. )) Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 28 dicembre 2011

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 20 ottobre 2001 al 28 dicembre 2011. 35 parole tolte, 12 parole aggiunte.

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. Qualora vengano usati aggiunto: materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli tolto: in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di tali sistemi aggiunto: disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal tolto: presidente aggiunto: Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art52 · fonte del testo

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