Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Testo vigente dal 21 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art5 · fonte del testo

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