Art. 22 — Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività

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Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6. Sono altresi' sottoposte a denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita' tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

Testo in vigore dal 20 ottobre 2001 al 5 febbraio 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 292/2016

    Parametro
    21 dicembre 2016

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO

    Art. 22 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 117 cost. · Art. 36 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 248/2005

    Parametro
    24 giugno 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli artt. 22, terzo e quarto comma, e 44, comma 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui applica la facoltà di denuncia di attività a tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali, recanti precise disposizioni plano-volumetriche, con riferimento agli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Regione Lombardia ha emanato la legge 11 marzo 2005, n. 12, la quale contiene una nuova disciplina organica del governo del territorio. Sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, all'art. 3, ha sostituito il testo dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, modificando la disciplina della dichiarazione di inizio attività ai cui principî si richiamava l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1999.

    Art. 22 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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