Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 346 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci sono situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana ovvero sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati a norma del successivo articolo. L'introduzione delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia si effettua a richiesta ed a cura del proprietario o del vettore, sulla base delle indicazioni risultanti dalla dichiarazione sommaria o dal processo verbale di constatazione di cui all'art. 94; tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario o il vettore, l'introduzione si effettua ad iniziativa della dogana ed a spese del proprietario. E' in facolta' della dogana di eseguire, ogni qual volta abbia dubbi sulla esattezza delle indicazioni predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria; in tali casi deve essere redatto un verbale di constatazione che, sottoscritto da tutti gli intervenuti, viene allegato alla dichiarazione sommaria. Il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia e' tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di carico e scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie o, in mancanza, i processi verbali di constatazione. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione sia stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario o del vettore. La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, ne' dei danni e delle perdite derivanti da cause ad essa non imputabili, ancorche' si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana medesima. Durante la giacenza delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello stato in cui sono arrivate. Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste nel presente testo unico, possono essere disposte dai capi delle circoscrizioni doganali in materia di temporanea custodia nelle stazioni ferroviarie marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dall'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art96 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari