Art. 97 — Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 246 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il capo del compartimento doganale puo' autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti e' subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione puo', altresi', essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarita' nella gestione del magazzino o recinto. L'autorizzazione e' rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilita'; essa puo' essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilita', quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta la autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali. Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilita' gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonche' le societa' italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea. Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art97 · fonte del testo
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