Art. 88 — Esclusione delle penalità dal computo delle cauzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi a garanzia degli obblighi connessi con le operazioni doganali non si computano gli importi corrispondenti alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato adempimento degli obblighi stessi.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art88 · fonte del testo

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