Art. 87 — Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In tutti i casi in cui e' prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa puo' essere prestata, oltreche' mediante deposito delle somme stesse con le modalita' indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione. Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art87 · fonte del testo
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